Art. 6.
(Istituto nazionale della montagna).

      1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Oltre a tali compiti, esso esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze ad esso attribuite dalla presente legge.
      2. L'Istituto in particolare:

          a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;

          b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

 

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          c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

          d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

          e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

      3. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'Istituto e le modalità di funzionamento.
      5. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca.
      6. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.